Sicurezza
Formare sui rischi derivanti dall'utilizzo delle PLE e addestrare al corretto utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. SOLO CORSI AZIENDALI
Il percorso dell'aggiornamento della formazione per ASPP e RSPP è stato progettato in modo di ottemperare ai disposti di legge dellart.32 comma 6 del D.Lgs. 81/08 nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa, in relazione ai compiti di RSPP e ASPP. L'aggiornamento rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°128/CSR del 7 luglio 2016 Le ore minime complessive dell'aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente 20 ore nel quinquennio per gli ASPP e 40 ore nel quinquennio per gli RSPP, preferibilmente distribuite nell'arco temporale del quinquennio
Aggiornare i lavoratori sui seguenti punti a) Cenni ed aggiornamento sulla normativa b) concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato c) misure di prevenzione degli infortuni d) utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature di lavoro e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi e) procedure di gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso
Il corso di aggiornamento della formazione dei dirigenti consente al datore di lavoro di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 - punto 9 La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.
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Il corso di aggiornamento della formazione dei preposti consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all’art.37 del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall’art.18 del D.Lgs. 81/08 e all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 – punto 9 La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall’Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011. CONDIZIONI PARTICOLARI Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro e di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. Art.37 comma 7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificita` della formazione nonche´ l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attivita` formative devono essere svolte interamente con modalita` in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi CREDITI FORMATIVI Credito formativo totale per il corso di aggiornamento lavoratori previsto dal D.lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni, la data di riferimento per il credito è quella meno recente tra la data di conclusione della formazione specifica dei lavoratori e la data di conclusione della formazione preposti. ESCLUSIONI La formazione in oggetto non comprende l’addestramento, non sostituisce l’informazione secondo l’art.36 del D.Lgs.81/08 e non sostituisce nessun altro corso di formazione della sicurezza se non che quelli indicati alla voce crediti formativi. DECORRENZA DELL’AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE Entro ogni quinquennio successivo alla formazione preposti. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 100% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica dell’apprendimento, dopo il superamento della stessa (almeno il 70% di risposte corrette) sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia. Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. DOCENTE FORMATORE Tutti i docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, sono in possesso delle qualifiche previste dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, dagli Accordi Stato-Regione del 211 e del 2016.
Il corso di aggiornamento della formazione specifica dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 - punto 9 La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.
Il corso di aggiornamento della formazione specifica dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 - punto 9 La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.
Aggiornamento formazione ai sensi della Norma CEI EN 50110-1:2021 e CEI 11-27:2021 e dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 81/08.
Il percorso dell’aggiornamento della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/08 anche in riferimento alle attribuzioni dei RLS (art.50 D.lgs. 81/08) nell’ottica della formazione continua nell'arco della vita lavorativa La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita` dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo` essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu` di 50 lavoratori. DURATA Per quanto riguarda le aziende associate API la contrattazione ha stabilito la durata in 8 ore annuali
Il percorso dell'aggiornamento della formazione per DL/RSPP è stato progettato per ottemperare ai disposti di legge dell’art.34 comma 3 del D.Lgs. 81/08 nella dimensione della formazione continua nell'arco della vita lavorativa, in relazione ai compiti di RSPP e agli obblighi del datore di lavoro. L’aggiornamento rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall’Accordo Stato-Regioni rep.atti n.223/CSR del 21 dicembre 2011 Nello specifico, il corso è per i datori di lavoro/RSPP delle imprese il cui codice ATECO di appartenenza le posiziona nel livello di rischio ALTO. (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR).
Assolvere l'obbligo di aggiornamento degli operatori incaricati all'uso di carrello elevatore in conformità all'art. 73 del D.Lgs. 81/08 e nell'Accordo Stato-Regioni relativo alle attrezzature del 22 febbraio 2012 (punto 6 -allegato VI). Nello specifico al punto 6 dell'Accordo chiamato "Durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento" si segnala che l'abilitazione dell'operatore deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento. E' un corso di aggiornamento per carrelli industriali semoventi (cioè esclusi quelli a braccio telescopico).
Obiettivo del corso è far apprendere ai partecipanti la sequenza di rianimazione di base nell'adulto in arresto respiratorio e/o cardiaco e le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Il Corso permette anche di apprendere conoscenze e abilità relative all'utilizzo del defibrillatore. Il defibrillatore, anche se privati, deve essere censito sulla piattaforma PADDLES - paddles.areu.lombardia.it - come previsto dalla Legge 116 del 4.08.2021.
Obiettivo del corso è far apprendere ai partecipanti la sequenza di rianimazione di base nell'adulto in arresto respiratorio e/o cardiaco e le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Il Corso permette anche di apprendere conoscenze e abilità relative all'utilizzo del defibrillatore. Il defibrillatore, anche se privati, deve essere censito sulla piattaforma PADDLES - paddles.areu.lombardia.it - come previsto dalla Legge 116 del 4.08.2021.
Assolvere l'obbligo di Legge indicato dall'Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012. Al termine del corso, previo controllo della frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, è stata effettuata una prova di verifica finale finalizzata ad accertare l'acquisizione delle conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali in relazione ai contenuti del percorso formativo.
Il corso ha lo scopo di ottemperare quanto prescritto del D.Lgs.81/08, nello specifico ai sensi dell'art. 37 c. 3, art. 73 c. 1 e 2 e art. 77 comma 4 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
Il corso obbligatorio di formazione degli RLS consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 commi 10) e 11) , dell'art.50 comma g) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016.
Carroponte: - Gru a ponte: gru capace di muoversi su binari o vie di corsa avente almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento. - Gru a cavalletto: gru capace di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure gru senza ruote montate in posizione fissa, avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento. VEDESI MANUALE ATTREZZATURA
Corso di abilitazione specifica dei lavoratori addetti alla conduzione di particolari attrezzature di cui all'art.73, coma 5 del D.Lgs. 81/08 secondo quanto definito nell'Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012 (rep.atti n.53/CSR).
Il percorso formativo previsto dal Decreto Interministeriale 22/01/19 è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico di automezzi, al fine di garantire condizioni di sicurezza durante l'installazione e la rimozione del cantiere stradale, nonché durante le manovre di ingresso ed uscita dal cantiere, senza tralasciare gli eventuali interventi in emergenza.
Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di: installazione e rimozione del cantiere, manovre di entrata ed uscita dal cantiere, interventi in emergenza
Formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Nello specifico, il corso è per i datori di lavoro/RSPP delle imprese il cui codice ATECO di appartenenza le posiziona nel livello di rischio ALTO (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR)
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze per progettare e realizzare un corso nell’area sicurezza. Verranno approfondite le tecniche, le metodologie e gli strumenti necessari per la gestione dell’aula e per erogare una formazione efficace nell’area della salute e sicurezza sul lavoro.
Il corso consente al datore di lavoro di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione del dirigente, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del D.lgs.81/08, sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.
Il corso di formazione dei Dirigenti consente al datore di lavoro di assolvere l'obbligo formativo di cui all’art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall’art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall’Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011. Il corso formazione DIRIGENTE esonera il lavoratore dalla formazione generale, dalla formazione specifica e dalla formazione del preposto
Il corso di formazione generale dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 1 punto a) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011. Il corso di formazione specifica dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 1 punto b) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.
Il corso di formazione generale dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 1 punto a) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011. Il corso di formazione specifica dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 1 punto b) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.
Il corso di formazione generale dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 1 punto a) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.
Il corso consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 7 e comma 7-ter del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.lgs.81/08, deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.
Il corso ha lo scopo di accrescere il livello della sicurezza dei lavoratori ai quali vengono messi a disposizione DPI per la protezione del rischio di caduta dall'alto (imbracatura, cordini, moschettoni, assorbitori di energia, sistemi di ancoraggio, etc.) tramite il miglioramento sia delle conoscenze relative ai rischi potenziali nel lavoro in quota, sia della capacità di operare utilizzando in modo corretto i Dispositivi di Protezione Individuale, tramite addestramento all'uso di tali DPI. Tutta la parte pratica viene eseguita rispettando i requisiti indicati dall'art. 77 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il corso ha lo scopo di ottemperare quanto prescritto nell' Art.77 comma 4 - Obblighi datore di lavoro e dirigenti: assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI Nello specifico la formazione è dedicata agli utilizzatori dei DPI anticaduta per i lavori in quota L'art.107 definisce lavoro in quota l"attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a piano stabile"
Il corso ha lo scopo di ottemperare quanto prescritto del D.Lgs.81/08, nello specifico ai sensi dell'art. 37 c. 3, art. 73 c. 1 e 2 e art. 77 comma 4 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
Premesso che non esiste una spiegazione univoca di ambiente confinato, una definizione potrebbe essere la seguente: un ambiente o un luogo chiuso (tutto o in parte) la cui progettazione e costruzione non erano state concepite perché lo stesso fosse permanentemente occupato da persone, nemmeno nel futuro, ma che occasionalmente e temporaneamente può essere occupato da lavoratori impegnati in operazioni di manutenzione, riparazione, ispezione, pulizia e modifiche. Le caratteristiche che contraddistinguono un ambiente confinato sono: una ventilazione naturale sfavorevole e aperture di accesso limitate che, congiuntamente alla presenza di sostanze pericolose o a condizioni critiche, comportano un'elevata percentuale di rischio di morte o infortunio gravissimo. A titolo esemplificativo e non esaustivo: pozzi, pozzi neri, pozzi idrici, condotti, camerette e pozzi fognari, fogne, cunicoli di sottoservizi urbani e industriali, scavi e trincee di fondazione, tramogge, camini, ciminiere, fosse in genere, gallerie, cunicoli, vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, silos, cisterne, ferrocisterne, autocisterne, stive di carico, cisterne delle navi, celle frigorifere, sottotetti e intercapedini di edifici, scantinati, vani ascensore, condotte di ventilazione, fosse di manutenzione degli autoveicoli, container, torri piezometriche, impianti idroelettrici, digestori anaerobici, gasometri, vasche di decantazione, impianti trattamento fanghi, generatori eolici, strutture e impianti offshore, camere di combustione di fornaci, pipelines, recipienti in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio
Il presente corso è valido per gli obblighi formativi di cui all'art.2, lett. d), DPR n. 177/2011.
Formazione di docenti per esercitare il rolo di formatori di sicurezza sul alvoro nei confronti degli studenti in alternanza scuola Lavoro
Il corso di formazione specifica dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 1 punto b) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011. Nello specifico, il corso è per lavoratori delle imprese il cui codice ATECO di appartenenza le posiziona nel livello di rischio ALTO. (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR).
Il corso di formazione specifica dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all’art.37 comma 1 punto b) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall’art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall’Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011. Nello specifico, il corso è per lavoratori delle imprese il cui codice ATECO di appartenenza le posiziona nel livello di rischio BASSO. (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR). Condizioni particolari I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
Il corso di formazione specifica dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 1 punto b) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011. Nello specifico, il corso è per lavoratori delle imprese il cui codice ATECO di appartenenza le posiziona nel livello di rischio ALTO. (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR).
Il corso di formazione specifica dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 1 punto b) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.
Il corso di formazione specifica dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 1 punto b) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.
Il corso di formazione specifica dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all’art.37 comma 1 punto b) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall’art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall’Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011. Nello specifico, il corso è per lavoratori delle imprese il cui codice ATECO di appartenenza le posiziona nel livello di rischio BASSO. (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR). Condizioni particolari I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
Obiettivo del corso è la formazione per l'uso delle attrezzature di lavoro per la quale è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità di riconoscimento di tale abilitazione in attuazione dell'art. 73 del decreto legislativo 81/2008, con successive modifiche e integrazioni comprese le disposizioni dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 allegato VII (con esclusione del modulo aggiuntivo al punto 2 dell'allegato).
I regolamenti chiave per chi tratta materie chimiche sono il REACH e il CLP, in particolare il REACH per quanto riguarda valutazione del rischio per la salute umana e l’ambiente, e il CLP per quanto riguarda la comunicazione dei pericoli lungo la catena di approvvigionamento. Tuttavia, la Scheda di Sicurezza, strumento principale per comunicare il rischio chimico, è un adempimento previsto dall’Allegato II del regolamento REACH. Si stima che la maggior parte delle SDS presenti sul mercato siano redatte in modo non conforme, e questo può portare a incorrere in pesanti sanzioni. Il corso ha lo scopo di mettere i partecipanti nelle condizioni di tutelare la propria salute e sicurezza, sapendo estrarre le informazioni più importanti da una scheda di sicurezza e valutarne criticamente la sua conformità. Verranno anche fatti cenni su quali elementi bisogna tenere in considerazione per redigere una Scheda di sicurezza.
I regolamenti chiave per chi tratta materie chimiche sono il REACH e il CLP. Mentre lo scopo principale del REACH è la valutazione del rischio per la salute umana e l’ambiente, quello del CLP è la comunicazione dei pericoli lungo la catena di approvvigionamento. Lo strumento principe per fare questo, è la Scheda di Sicurezza. Il corso ha lo scopo di mettere i partecipanti nelle condizioni di leggere criticamente una scheda di sicurezza, destreggiandosi tra i vari punti ed essendo in grado di interpretare se è redatta in modo conforme al regolamento o meno. Verranno anche fatti cenni su quali elementi bisogna tenere in considerazione per redigere una Scheda di sicurezza.
Il Corso per Addetti Antincendio Livello 2 (2-FOR) consente l'adempimento formativo di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/08, in conformità al Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 Allegato III art. 5 (che specifica durata e contenuti del corso), per quanto riguarda la "Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro" per attività ex rischio medio. Il Corso per Addetti Antincendio Livello 2 è di 8 ore, ed è costituito da una parte teorica e da esercitazioni pratiche con le attrezzature antincendio. È prevista l'attestazione dell'avvenuta formazione ai sensi del nuovo D.M. 02 settembre 2021.
Il corso di aggiornamento per Addetti Antincendio Livello 2 (2-AGG) assolve l'obbligo formativo di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/08, in conformità al Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 Allegato III art. 5 che specifica durata e contenuti del corso e stabilisce la periodicità di 5 anni. Il corso di aggiornamento per Addetti Antincendio Livello 2 è di 5 ore, ed è costituito da una parte teorica e da esercitazioni pratiche con le attrezzature antincendio. È prevista l'attestazione dell'avvenuta formazione ai sensi del nuovo D.M. 02 settembre 2021.
ll corso è rivolto ai dipendenti addetti alla squadra pronto soccorso che devono aggiornare le proprie competenze ed ha l'obiettivo di fornire le tecniche di intervento di primo soccorso sui traumi e sulle patologie specifiche atte ad evitare ed a contenere l'eventuale aggravamento delle condizioni dell'infortunato. La formazione andrà aggiornata con cadenza triennale.
Assolvere l'obbligo formativo di cui al DM 388/03 e D.lgs. 81/08.
Assolvere l'obbligo formativo di cui al DM 388/03 e D.lgs. 81/08.
Formazione ai sensi della Norma CEI EN 50110-1:2021 e CEI 11-27:2021 e dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 81/08.
Lo scopo del corso è quello di illustrare il metodo manutentivo delle Norme CEI basato sull'individuazione dei componenti da manutenere che permettono, ai circuiti elettrici aventi una specifica funzione, di svolgere il loro compito in modo sicuro durante la loro durata di vita. Si illustrano le schede di manutenzione organizzate sul metodo normato ed applicato a una ipotetica cabina in modo da rappresentare la maggior parte dei componenti che figurano negli impianti elettrici reali, fissandone gli interventi e i relativi esiti nonché le periodicità manutentive.
Corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, per chi sia già in possesso dei requisiti richiesti (Mod.A base, Mod. B comune, diploma istruzione secondaria).
Il corso "MODULO A" per RSPP e ASPP è rivolto a chi intenda acquisire la formazione richiesta dalla normativa per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) così come prevista dall'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016
Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP. Il Modulo B è orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio. Il Modulo B deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze e abilita per: " individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato; " individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell'attività lavorativa; " contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.
Obbligo di formazione per l’uso dei DIISOCIANATI evidenziando i pericoli e i rischi legati all’utilizzo di questo agente chimico. I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive. Sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1. La sensibilizzazione respiratoria da diisocianati è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante; essa si sviluppa con modalità imprevedibili vale a dire senza una precisa latenza o correlazione tra intensità dell’esposizione e comparsa degli effetti ed anche il contatto cutaneo può contribuire. I diisocianati organici maggiormente in uso non sono molecole particolarmente volatili, ma lo diventano in processi di nebulizzazione e schiumatura o in applicazioni a caldo, originando assorbimento per via inalatoria e attraverso la cute esposta.
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