Sicurezza
Formare sui rischi derivanti dall'utilizzo delle PLE e addestrare al corretto utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. SOLO CORSI AZIENDALI
Il percorso dell'aggiornamento della formazione per ASPP e RSPP è stato progettato in modo di ottemperare ai disposti di legge dellart.32 comma 6 del D.Lgs. 81/08 nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa, in relazione ai compiti di RSPP e ASPP. L'aggiornamento rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°128/CSR del 7 luglio 2016 Le ore minime complessive dell'aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente 20 ore nel quinquennio per gli ASPP e 40 ore nel quinquennio per gli RSPP, preferibilmente distribuite nell'arco temporale del quinquennio
Adempiere al riferimento normativo di aggiornamento quinquennale
» Edizione del 12/07/2023 - Sede: A.P.I. Lecco - Via Pergola, 73 - 23900 Lecco
Il percorso dell'aggiornamento della formazione dei Dirigenti consente al datore di lavoro di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 nell'ottica della formazione continua nell'arco della vita lavorativa, in relazione ai compiti effettivamente svolti. L'aggiornamento rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.
» Edizione del 08/09/2023 - Sede: A.P.I. LECCO - Via Pergola, 73 - 23900 Lecco
Il percorso dell'aggiornamento della formazione dei preposti consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/08 anche in riferimento agli adempimenti previsti rispettivamente dall'art.19 (preposti) nell'ottica della formazione continua nell'arco della vita lavorativa. L'aggiornamento rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.
Il percorso dell’aggiornamento della formazione dei lavoratori e lavoratrici e dei preposti consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/08 anche in riferimento agli adempimenti previsti rispettivamente dall’art.20 (lavoratori) e art.19 (preposti) nell’ottica della formazione continua nell'arco della vita lavorativa. L’aggiornamento rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall’Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011. Lo specifico corso è riservato ai lavoratori e lavoratrici esposti a rischio alto e ai preposti.
» Edizione del 13/09/2023 - Sede: A.P.I. Lecco Via Pergola, 73 - 23900 Lecco
Il percorso dell’aggiornamento della formazione dei lavoratori e lavoratrici e dei preposti consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/08 anche in riferimento agli adempimenti previsti rispettivamente dall’art.20 (lavoratori) e art.19 (preposti) nell’ottica della formazione continua nell'arco della vita lavorativa. L’aggiornamento rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall’Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011. Lo specifico corso è riservato ai lavoratori e lavoratrici esposti a rischio basso e ai preposti.
Aggiornamento formazione ai sensi della Norma CEI EN 50110-1:2021 e CEI 11-27:2021 e dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 81/08.
Il percorso dell’aggiornamento della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/08 anche in riferimento alle attribuzioni dei RLS (art.50 D.lgs. 81/08) nell’ottica della formazione continua nell'arco della vita lavorativa La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita` dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo` essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu` di 50 lavoratori. DURATA Per quanto riguarda le aziende associate API la contrattazione ha stabilito la durata in 8 ore annuali
Il percorso dell'aggiornamento della formazione per DL/RSPP è stato progettato per ottemperare ai disposti di legge dell’art.34 comma 3 del D.Lgs. 81/08 nella dimensione della formazione continua nell'arco della vita lavorativa, in relazione ai compiti di RSPP e agli obblighi del datore di lavoro. L’aggiornamento rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall’Accordo Stato-Regioni rep.atti n.223/CSR del 21 dicembre 2011 Nello specifico, il corso è per i datori di lavoro/RSPP delle imprese il cui codice ATECO di appartenenza le posiziona nel livello di rischio ALTO. (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR).
Assolvere l'obbligo di aggiornamento degli operatori incaricati all'uso di carrello elevatore in conformità all'art. 73 del D.Lgs. 81/08 e nell'Accordo Stato-Regioni relativo alle attrezzature del 22 febbraio 2012 (punto 6 -allegato VI). Nello specifico al punto 6 dell'Accordo chiamato "Durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento" si segnala che l'abilitazione dell'operatore deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento. E' un corso di aggiornamento per carrelli industriali semoventi (cioè esclusi quelli a braccio telescopico).
Assolvere l'obbligo di Legge indicato dall'Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012. Al termine del corso, previo controllo della frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, è stata effettuata una prova di verifica finale finalizzata ad accertare l'acquisizione delle conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali in relazione ai contenuti del percorso formativo.
Il percorso della formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art. 37 commi 10 e 11 del D.lgs. 81/08. Dopo l'elezione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto dai lavoratori, o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, deve ricevere una formazione particolare in materia di sicurezza e salute attraverso uno specifico corso di formazione per essere in grado di assolvere i compiti e le attribuzioni previste dall'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.
Il percorso formativo previsto dal Decreto Interministeriale 22/01/19 è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico di automezzi, al fine di garantire condizioni di sicurezza durante l'installazione e la rimozione del cantiere stradale, nonché durante le manovre di ingresso ed uscita dal cantiere, senza tralasciare gli eventuali interventi in emergenza.
Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di: installazione e rimozione del cantiere, manovre di entrata ed uscita dal cantiere, interventi in emergenza
Formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Nello specifico, il corso è per i datori di lavoro/RSPP delle imprese il cui codice ATECO di appartenenza le posiziona nel livello di rischio ALTO (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR)
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze per progettare e realizzare un corso nell’area sicurezza. Verranno approfondite le tecniche, le metodologie e gli strumenti necessari per la gestione dell’aula e per erogare una formazione efficace nell’area della salute e sicurezza sul lavoro.
Obiettivo del corso è mettere in grado i partecipanti a utilizzare e condurre il carroponte operando in condizioni di sicurezza e secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento dell'art. 37 e 73 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81. Il corso è strutturato in una parte teorica di 6 ore e in una seconda parte pratica di 2 ore comprensive dei momenti di valutazione, utili a verificare e testare l'acquisizione e l'applicazione delle nozioni teoriche fornite. SOLO CORSI AZIENDALI
Il corso di formazione dei Dirigenti consente al datore di lavoro di assolvere l'obbligo formativo di cui all’art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall’art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall’Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011. Il corso formazione DIRIGENTE esonera il lavoratore dalla formazione generale, dalla formazione specifica e dalla formazione del preposto
» Edizione del 05/09/2023 - Sede: Teleformazione
Il corso di formazione generale dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 1 punto a) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011. Assolvere l'obbligo formativo di tutti i lavoratori (come definiti dall'articolo 2 del D.Lgs. 81/2008) per tutti i settori di rischio in conformità agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 e all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008. Assolvere l'obbligo formativo di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/08 in conformità agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016. Il corso deve essere effettuato anteriormente all'assunzione o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione; in tale ultima ipotesi il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione. La formazione specifica deve essere successiva alla formazione generale.
Il corso di formazione generale dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 1 punto a) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011. Assolvere l’obbligo formativo di tutti i lavoratori (come definiti dall'articolo 2 del D.Lgs. 81/2008) per tutti i settori di rischio in conformità agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 e all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008. Assolvere l’obbligo formativo di cui all’art. 37 del D.lgs. 81/08 in conformità agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016. Il corso deve essere effettuato anteriormente all'assunzione o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione; in tale ultima ipotesi il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione. La formazione specifica deve essere successiva alla formazione generale.
Il corso di formazione generale dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 1 punto a) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.
» Edizione del 11/09/2023 - Sede: A.P.I. Lecco Via Pergola, 73 - 23900 Lecco
Il corso ha lo scopo di accrescere il livello della sicurezza dei lavoratori ai quali vengono messi a disposizione DPI per la protezione del rischio di caduta dall'alto (imbracatura, cordini, moschettoni, assorbitori di energia, sistemi di ancoraggio, etc.) tramite il miglioramento sia delle conoscenze relative ai rischi potenziali nel lavoro in quota, sia della capacità di operare utilizzando in modo corretto i Dispositivi di Protezione Individuale, tramite addestramento all'uso di tali DPI. Tutta la parte pratica viene eseguita rispettando i requisiti indicati dall'art. 77 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il corso ha lo scopo di ottemperare quanto prescritto nell' Art.77 comma 4 - Obblighi datore di lavoro e dirigenti: assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI Nello specifico la formazione è dedicata agli utilizzatori dei DPI anticaduta per i lavori in quota L'art.107 definisce lavoro in quota l"attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a piano stabile"
Il corso ha lo scopo di ottemperare quanto prescritto del D.Lgs.81/08, nello specifico nell’ Art.71 - comma 7: Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilita` particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati e nell’Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento.
Premesso che non esiste una spiegazione univoca di ambiente confinato, una definizione potrebbe essere la seguente: un ambiente o un luogo chiuso (tutto o in parte) la cui progettazione e costruzione non erano state concepite perché lo stesso fosse permanentemente occupato da persone, nemmeno nel futuro, ma che occasionalmente e temporaneamente può essere occupato da lavoratori impegnati in operazioni di manutenzione, riparazione, ispezione, pulizia e modifiche. Le caratteristiche che contraddistinguono un ambiente confinato sono: una ventilazione naturale sfavorevole e aperture di accesso limitate che, congiuntamente alla presenza di sostanze pericolose o a condizioni critiche, comportano un'elevata percentuale di rischio di morte o infortunio gravissimo. A titolo esemplificativo e non esaustivo: pozzi, pozzi neri, pozzi idrici, condotti, camerette e pozzi fognari, fogne, cunicoli di sottoservizi urbani e industriali, scavi e trincee di fondazione, tramogge, camini, ciminiere, fosse in genere, gallerie, cunicoli, vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, silos, cisterne, ferrocisterne, autocisterne, stive di carico, cisterne delle navi, celle frigorifere, sottotetti e intercapedini di edifici, scantinati, vani ascensore, condotte di ventilazione, fosse di manutenzione degli autoveicoli, container, torri piezometriche, impianti idroelettrici, digestori anaerobici, gasometri, vasche di decantazione, impianti trattamento fanghi, generatori eolici, strutture e impianti offshore, camere di combustione di fornaci, pipelines, recipienti in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio
Il corso di formazione dei preposti consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all’art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall’art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall’Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.
Formazione di docenti per esercitare il rolo di formatori di sicurezza sul alvoro nei confronti degli studenti in alternanza scuola Lavoro
Il corso di formazione specifica dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 1 punto b) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011. Nello specifico, il corso è per lavoratori delle imprese il cui codice ATECO di appartenenza le posiziona nel livello di rischio ALTO. (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR).
» Edizione del 18/09/2023 - Sede: A.P.I. Lecco Via Pergola, 73 - 23900 Lecco
Il corso di formazione specifica dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all’art.37 comma 1 punto b) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall’art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall’Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011. Nello specifico, il corso è per lavoratori delle imprese il cui codice ATECO di appartenenza le posiziona nel livello di rischio BASSO. (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR). Condizioni particolari I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
Obiettivo del corso è la formazione per l'uso delle attrezzature di lavoro per la quale è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità di riconoscimento di tale abilitazione in attuazione dell'art. 73 del decreto legislativo 81/2008, con successive modifiche e integrazioni comprese le disposizioni dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 allegato VII (con esclusione del modulo aggiuntivo al punto 2 dell'allegato).
Il Corso per Addetti Antincendio Livello 2 (2-FOR) consente l'adempimento formativo di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/08, in conformità al Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 Allegato III art. 5 (che specifica durata e contenuti del corso), per quanto riguarda la "Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro" per attività ex rischio medio. Il Corso per Addetti Antincendio Livello 2 (ex corso Rischio Medio) è di 8 ore, ed è costituito da una parte teorica e da esercitazioni pratiche con le attrezzature antincendio. È prevista l'attestazione dell'avvenuta formazione ai sensi del nuovo D.M. 02 settembre 2021.
Il corso di aggiornamento per Addetti Antincendio Livello 2 (2-AGG) assolve l'obbligo formativo di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/08, in conformità al Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 Allegato III art. 5 che specifica durata e contenuti del corso e stabilisce la periodicità di 5 anni. Il corso di aggiornamento per Addetti Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio) è di 5 ore, ed è costituito da una parte teorica e da esercitazioni pratiche con le attrezzature antincendio. È prevista l'attestazione dell'avvenuta formazione ai sensi del nuovo D.M. 02 settembre 2021.
Il corso è rivolto ai dipendenti addetti alla squadra pronto soccorso che devono aggiornare le proprie competenze ed ha l'obiettivo di fornire le tecniche di intervento di primo soccorso sui traumi e sulle patologie specifiche atte ad evitare ed a contenere l'eventuale aggravamento delle condizioni dell'infortunato. La formazione andrà aggiornata con cadenza triennale.
Assolvere l'obbligo formativo di cui al DM 388/03 e D.lgs. 81/08.
Assolvere l'obbligo formativo di cui al DM 388/03 e D.lgs. 81/08.
Formazione ai sensi della Norma CEI EN 50110-1:2021 e CEI 11-27:2021 e dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 81/08.
Corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, per chi sia già in possesso dei requisiti richiesti (Mod.A base, Mod. B comune, diploma istruzione secondaria).
Il corso "MODULO A" per RSPP e ASPP è rivolto a chi intenda acquisire la formazione richiesta dalla normativa per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) così come prevista dall'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016
Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP. Il Modulo B è orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio. Il Modulo B deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze e abilita per: " individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato; " individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell'attività lavorativa; " contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.
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