Sicurezza
Crediti Formativi
Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. L’Accordo Stato-Regioni rep.n°128/CSR del 7 luglio 2016 riconosce i seguenti crediti formativi per i corsi di aggiornamento: - DL/RSPP, LAVORATORE, DIRIGENTE, PREPOSTO
Programma
DECORRENZA AGGIORNAMENTO
• Nomina DL/RSPP prima del 31/12/1996, il 1° aggiornamento andava svolto entro 10/01/2014 (se non è stato svolto la carica è decaduta) e da quella data la periodicità è quinquennale
• Nomina DL/RSPP dopo il 31/12/1996 senza aver svolto alcuna formazione: la formazione andava frequentata immediatamente (se non è stato svolta la carica è decaduta) e dalla data di fine corso l’aggiornamento ha periodicità quinquennale
• Nomina DL/RSPP dopo il 31/12/1996 e formazione conforme al DM 16/01/97 il 1° aggiornamento andava svolto entro 11/01/2017 (se non è stato svolto la carica è decaduta) e da quella data la periodicità è quinquennale
• Nomina DL/RSPP e formazione dopo l’11/01/2012 (se non è stata svolta la carica è decaduta) decorrenza quinquennale al completamento del percorso formativo
PROGRAMMA (come da Accordo S-R del 21 dicembre 2011)
• Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi, evoluzione normativa
• Sistemi di gestione e processi organizzativi
• Fonti di rischio dell’attività lavorativa compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e i rischi di tipo ergonomico
• Tecniche di comunicazione volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
I contenuti dei corsi sono da considerarsi come minimi e quindi i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, possono implementarne durata e contenuti.
ESCLUSIONI
Ai fini dell’aggiornamento per i DL/RSPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, dei formatori della sicurezza, dei lavoratori incaricati secondo art.73 non è da ritenersi valida.
La formazione non comprende l’addestramento.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI
Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 100% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali, dopo il superamento della stessa sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia.
Destinatari
I datori di lavoro che assolvono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL/RSPP) nella loro azienda (aziende artigiane o industriali che occupano fino a 30 lavoratori) come previsto dall'articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 e che abbiano completato il percorso formativo richiesto
Requisiti minimi di partecipazione
I docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m- bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014, requisiti obbligatori in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano gia? previsti da norme specifiche.
Durata
14.00 ore
Quota di adesione:
€ 200,00 + IVA per le aziende associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco
€ 300,00 + IVA per le aziende non associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco
Date e Sedi di svolgimento
Edizione da programmare.
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