Sicurezza
Crediti Formativi
Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. L’Accordo Stato-Regioni rep.n°128/CSR del 7 luglio 2016 riconosce i seguenti crediti formativi per i corsi di aggiornamento: - LAVORATORE, PREPOSTO L'aggiornamento lavoratori sostituisce l'aggiornamento preposti e viceversa secondo allegato III dell'accordo Stato-Regioni del 07/07/2016
Programma
DECORRENZA AGGIORNAMENTO
A partire dalla conclusione della formazione (per i lavoratori conclusione della formazione specifica) entro il quinquennio successivo e così a seguire (5 anni, 10 anni, 15 anni ecc…)
Nell’ottica della life long learning tutti gli aggiornamenti decorrono sempre dalla conclusione della formazione e devono essere fatti ENTRO (non dopo) il periodo prescritto per legge
Nel caso di aggiornamento sia da preposto che da lavoratore va considerata ai fini della decorrenza degli aggiornamenti la formazione svolta per prima
PROGRAMMA
• Evoluzione normativa
• Gestione e organizzazione sicurezza in azienda
• Fonti di rischio dell’attività lavorativa
• Rischi psicosociali
• Tecniche di comunicazione volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
• Rischi interferenziali
• Gestione delle emergenze
• Attrezzature di lavoro
• Approfondimento sugli adempimenti dell’art.19 e art.20 del D.Lgs. 81/08
I contenuti dei corsi richiamati dalla normativa sono da considerarsi come minimi e quindi, qualora sia ritenuto opportuno, possono essere implementati sia nella durata che nei contenuti.
ESCLUSIONI
Non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
Non è ricompresa la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi
Ai fini dell’aggiornamento per lavoratori e preposti, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, dei formatori della sicurezza, dei lavoratori incaricati secondo art.73 non è da ritenersi valida.
La formazione non comprende l’addestramento
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI
Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 100% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica finalizzata a verificare l’apprendimento, dopo il superamento della stessa sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia
DOCENTE FORMATORE
I docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m- bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014, requisiti obbligatori in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche.
Destinatari
I lavoratori e lavoratrici esposti a rischio alto e i preposti che abbiano completato il percorso formativo secondo l'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011 e che debbano assolvere l'obbligo dell'aggiornamento della formazione
Requisiti minimi di partecipazione
Lavoratori che abbiano completato il percorso formativo secondo l'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011
Durata
08.00 ore
Quota di adesione:
Gratuito
Date e Sedi di svolgimento
Edizione da programmare.
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