Sicurezza
Crediti Formativi
Il dirigente o il preposto dovranno essere avviati ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o contestualmente all’assunzione o alla adibizione a compiti di dirigente o preposto. In tal caso occorre avere completato il prescritto percorso formativo prima dell’inizio della attivita` richiesta in azienda al dirigente o al preposto e solo ove cio` non risulti possibile, per ragioni che spetta al datore di lavoro evidenziare adeguatamente, l’accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’inizio della attivita` lavorativa. La "formazione particolare e aggiuntiva del preposto costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda. Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.
Programma
Come prescritto al punto 5 dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.atti 221/CSR:
• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema prevenzione;
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
• Incidenti e infortuni mancati;
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
• Valutazione dei rischi in azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
• Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
• Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messa a loro disposizione;
• Nell'ambito del percorso formativo, ad integrazione dei contenuti sopraesposti, verranno affrontati in modo trasversale gli aspetti comportamentali, il fattore umano, il comportamento dei lavoratori, l'atteggiamento nei confronti delle regole, dei processi e delle situazioni lavorative.
ESCLUSIONI
Non sostituisce la formazione generale e la formazione specifica dei lavoratori
Non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
Non è ricompresa la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi
Ai fini della formazione per preposti, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, dei formatori della sicurezza, dei lavoratori incaricati secondo art.73 non è da ritenersi valida.
La formazione non comprende l’addestramento.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI
Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 90% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali, dopo il superamento della stessa sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia.
DOCENTE FORMATORE
I docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m- bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014, requisiti obbligatori in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche.
Destinatari
Il corso è rivolto ai preposti che non hanno frequentato il percorso formativo secondo l’Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011. I Preposti, così come definiti dal D.lgs. 81/2008, sono figure professionali che sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. È importante evidenziare come l'articolo 299 del D.Lgs. 81/2008 considera preposto ogni lavoratore che in concreto sovraintende e controlla l'operato di altri lavoratori, anche senza una nomina specifica, individuandolo quindi come "preposto di fatto".
Requisiti minimi di partecipazione
Il dirigente o il preposto dovranno essere avviati ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o contestualmente all'assunzione o alla adibizione a compiti di dirigente o preposto. In tal caso occorre avere completato il prescritto percorso formativo prima dell'inizio della attivita? richiesta in azienda al dirigente o al preposto e solo ove cio? non risulti possibile, per ragioni che spetta al datore di lavoro evidenziare adeguatamente, l'accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'inizio della attivita? lavorativa.
Durata
08.00 ore
Quota di adesione:
Gratuito
Date e Sedi di svolgimento
Edizione da programmare.
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