Sicurezza

Corso di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il corso obbligatorio di formazione degli RLS consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 commi 10) e 11) , dell'art.50 comma g) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016.

Programma

Le modalità̀, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

  1. principi giuridici comunitari e nazionali;
  2. legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  3. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  4. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  5. valutazione dei rischi;
  6. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  7. aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  8. nozioni di tecnica della comunicazione.

 

DECORRENZA DELLA FORMAZIONE

La formazione decorre al completamento del percorso formativo previsto dalla CCN e al superamento della verifica finale di apprendimento.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

 

CONDIZIONI PARTICOLARI

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

 

CREDITI FORMATIVI

Al completamento della formazione degli RLS essa costituisce credito formativo per la formazione generale dei lavoratori (4 ore) e la formazione particolare aggiuntiva del preposto* (8 ore).

 

*Art.37 comma 7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

 

ESCLUSIONI
La formazione in oggetto non comprende l’addestramento, non sostituisce l’informazione secondo l’art.36 del D.Lgs.81/08 e non sostituisce nessun altro corso di formazione della sicurezza se non che quelli indicati alla voce crediti formativi.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI

Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 90% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica dell’apprendimento, dopo il superamento della stessa (almeno il 70% di risposte corrette) sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia.

Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.

 

DOCENTE FORMATORE

Tutti i docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, sono in possesso delle qualifiche previste dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, dagli Accordi Stato-Regione del 211 e del 2016.

 

 

 

Destinatari

Il corso di formazione dei RLS aziendali si rivolge ai lavoratori (art.2) che sono stati eletti o designati per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro e che hanno già frequentato il corso di formazione specifica per i lavoratori in relazione al codice ATECO aziendale.

 

Requisiti minimi di partecipazione

Frequenza corso formazione specifica lavoratore.

 

Durata

36.00 ore

 

Quota di adesione:

Gratuito

 

Date e Sedi di svolgimento

Edizione da programmare.

 

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