Sicurezza

Aggiornamento ASPP e RSPP Accordo Stato-Regioni 2006 e 2016

Il percorso dell'aggiornamento della formazione per ASPP e RSPP è stato progettato in modo di ottemperare ai disposti di legge dellart.32 comma 6 del D.Lgs. 81/08 nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa, in relazione ai compiti di RSPP e ASPP. L'aggiornamento rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°128/CSR del 7 luglio 2016 Le ore minime complessive dell'aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente 20 ore nel quinquennio per gli ASPP e 40 ore nel quinquennio per gli RSPP, preferibilmente distribuite nell'arco temporale del quinquennio

Crediti Formativi

Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. L'Accordo Stato-Regioni rep.n°128/CSR del 7 luglio 2016 riconosce i seguenti crediti formativi per i corsi di aggiornamento: - RSPP (40 ORE): ASPP (20 ORE), RSPP (40 ORE), CSP/CSE (40 ORE), DL/RSPP (6,10, 14 ORE), LAVORATORE, DIRIGENTE, PREPOSTO, FORMATORE SICUREZZA

 

Programma

DECORRENZA AGGIORNAMENTO
Quinquennale a partire dalla conclusione del Modulo B comune.
Per i soggetti esonerati (art.32 comma 5 del D.Lgs.81/08 e punto 1, allegato A dell’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016) l’obbligo dell’aggiornamento quinquennale decorre:
• Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.81/08 e cioè dal 15 maggio 2008
• Dalla data di conseguimento della laurea se avvenuta dopo il 15 maggio 2008

Per poter esercitare la propria funzione gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto

PROGRAMMA (come da Accordo S-R del 7 luglio 2016)

• Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi, evoluzione normativa
• Sistemi di gestione e processi organizzativi
• Fonti di rischio dell’attività lavorativa compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari
• Tecniche di comunicazione volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
I contenuti dei corsi richiamati dall’ Accordo del 7 luglio 2016 sono da considerarsi come minimi e quindi I soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, possono implementarne durata e contenuti.
DOCENTE FORMATORE
I docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m- bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014, requisiti obbligatori in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche.
ESCLUSIONI
Ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex art. 37 d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, non è da ritenersi valida.
La partecipazione ai corsi di specializzazione (Modulo B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4) non è valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP.
La formazione non comprende l’addestramento.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI
Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 100% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali, dopo il superamento della stessa sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia

 

Destinatari

Responsabili ed Addetti dei servizi di prevenzione e protezionedelle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali, proposizione di programmi di informazione e formazione". Questa figura è caratterizzata da molteplici competenze sia di tipo tecnico-scientifico che metodologiche e progettuali. A queste si uniscono le competenze relazionali, quali tecniche di comunicazione, di gestione dei gruppi, di negoziazione e di problem-solving per determinare una partecipazione attiva di tutte le componenti aziendali. L'RSPP, pertanto, e? destinatario di una formazione manageriale di base, in quanto ha la responsabilità di promuovere un approccio gestionale diffuso alla prevenzione, nonchè di una formazione specifica diretta alla gestione delle diverse problematiche connesse alla prevenzione, ovvero agli aspetti più tecnici del rischio e alle modalità di intervento più idonee a perseguirne la riduzione e alle gestione delle relazioni da attivare per il coinvolgimento, la partecipazione e la motivazione di tutti gli attori del sistema di sicurezza.

 

Requisiti minimi di partecipazione

Responsabili ed Addetti dei servizi di prevenzione e protezione previsti dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008) che abbiano completato il percorso formativo richiesto

 

Durata

16.00 ore

 

Quota di adesione:

Gratuito

 

Date e Sedi di svolgimento

Edizione da programmare.

 

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