Sicurezza

Aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Accordo Stato-Regioni 2016

Il percorso dell’aggiornamento della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/08 anche in riferimento alle attribuzioni dei RLS (art.50 D.lgs. 81/08) nell’ottica della formazione continua nell'arco della vita lavorativa La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita` dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo` essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu` di 50 lavoratori. DURATA Per quanto riguarda le aziende associate API la contrattazione ha stabilito la durata in 8 ore annuali

Crediti Formativi

Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. L’Accordo Stato-Regioni rep.n°128/CSR del 7 luglio 2016 riconosce i seguenti crediti formativi per i corsi di aggiornamento, se svolti tutti gli anni: - RLS, LAVORATORE, PREPOSTO, DIRIGENTE

 

Programma

DECORRENZA AGGIORNAMENTO
Annuale dopo il completamento della formazione obbligatoria di cui ai commi 10 e 11 dell’art.37 del D.Lgs.81/08

PROGRAMMA

• Evoluzione normativa
• Gestione e organizzazione sicurezza in azienda
• Fonti di rischio dell’attività lavorativa
• Rischi psicosociali
• Rischi interferenziali
• Gestione delle emergenze
• Attrezzature di lavoro
• Approfondimento sugli adempimenti dell’art.50 del D.Lgs. 81/08
I contenuti dei corsi richiamati dalla normativa sono da considerarsi come minimi e quindi, qualora sia ritenuto opportuno, possono essere implementati sia nella durata che nei contenuti.
ESCLUSIONI
Non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
Non è ricompresa la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi
Ai fini dell’aggiornamento per RLS, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, dei formatori della sicurezza, dei lavoratori incaricati secondo art.73 non è da ritenersi valida.
La formazione non comprende l’addestramento

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI
Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 100% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica finalizzata a verificare l’apprendimento, dopo il superamento della stessa sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia. 
DOCENTE FORMATORE
I docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m- bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014, requisiti obbligatori in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche.

 

Destinatari

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

 

Requisiti minimi di partecipazione

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che abbiano completato il percorso formativo secondo l'art.37 del D.Lgs.81/08 e che debbano assolvere l'obbligo dell'aggiornamento della formazione

 

Durata

08.00 ore

 

Quota di adesione:

Gratuito

 

Date e Sedi di svolgimento

Edizione da programmare.

 

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