Sicurezza

Aggiornamento formazione specifica lavoratori non addetti ai reparti produttivi Accordo Stato-Regioni 2011 e 2016

Il percorso dell’aggiornamento della formazione dei lavoratori e lavoratrici e dei preposti consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/08 anche in riferimento agli adempimenti previsti rispettivamente dall’art.20 (lavoratori) e art.19 (preposti) nell’ottica della formazione continua nell'arco della vita lavorativa. L’aggiornamento rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall’Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011. Lo specifico corso è riservato ai lavoratori e lavoratrici esposti a rischio basso e ai preposti.

Crediti Formativi

Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. L’Accordo Stato-Regioni rep.n°128/CSR del 7 luglio 2016 riconosce i seguenti crediti formativi per i corsi di aggiornamento: - LAVORATORE, PREPOSTO L'aggiornamento lavoratori sostituisce l'aggiornamento preposti e viceversa secondo allegato III dell'accordo Stato-Regioni del 07/07/2016

 

Programma

DECORRENZA AGGIORNAMENTO
A partire dalla conclusione della formazione (per i lavoratori conclusione della formazione specifica) entro il quinquennio successivo e così a seguire (5 anni, 10 anni, 15 anni ecc…)
Nell’ottica della life long learning tutti gli aggiornamenti decorrono sempre dalla conclusione della formazione e devono essere fatti ENTRO (non dopo) il periodo prescritto per legge.
Nel caso di aggiornamento sia da preposto che da lavoratore va considerata ai fini della decorrenza degli aggiornamenti la formazione svolta per prima.

PROGRAMMA

• Evoluzione normativa
• Gestione e organizzazione sicurezza in azienda
• Fonti di rischio dell’attività lavorativa
• Rischi psicosociali
• Tecniche di comunicazione volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
• Rischi interferenziali
• Attrezzature di lavoro
• Gestione delle emergenze
• Approfondimento sugli adempimenti dell’art.19 e art.20 del D.Lgs. 81/08
I contenuti dei corsi richiamati dalla normativa sono da considerarsi come minimi e quindi, qualora sia ritenuto opportuno, possono essere implementati sia nella durata che nei contenuti.
ESCLUSIONI
Non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
Non è ricompresa la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi
Ai fini dell’aggiornamento per lavoratori e preposti, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, dei formatori della sicurezza, dei lavoratori incaricati secondo art.73 non è da ritenersi valida.
La formazione non comprende l’addestramento

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI
Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 100% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica finalizzata a verificare l’apprendimento, dopo il superamento della stessa sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia
DOCENTE FORMATORE
I docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m- bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014, requisiti obbligatori in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche.

 

Destinatari

I lavoratori e lavoratrici esposti a rischio basso e i preposti che abbiano completato il percorso formativo secondo l'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011 e che debbano assolvere l'obbligo dell'aggiornamento della formazione

 

Requisiti minimi di partecipazione

I lavoratori e lavoratrici esposti a rischio basso e i preposti che abbiano completato il percorso formativo secondo l'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011

 

Durata

08.00 ore

 

Quota di adesione:

Gratuito

 

Date e Sedi di svolgimento

Edizione da programmare.

 

© 2020 API - Tutti i diritti riservati