Sicurezza
Crediti Formativi
Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. L’Accordo Stato-Regioni rep.n°128/CSR del 7 luglio 2016 riconosce i seguenti crediti formativi per i corsi di aggiornamento: - DIRIGENTE (6 ORE), DL/RSPP (riconosciute 6 ORE di aggiornamento), LAVORATORE, PREPOSTO
Programma
DECORRENZA AGGIORNAMENTO
A partire dalla conclusione della formazione entro il quinquennio successivo e così a seguire (5 anni, 10 anni, 15 anni ecc…)
Nell’ottica della life long learning tutti gli aggiornamenti decorrono sempre dalla conclusione della formazione e devono essere fatti ENTRO (non dopo) il periodo prescritto per legge.
• Evoluzione normativa
• Gestione e organizzazione sicurezza in azienda
• Fonti di rischio dell’attività lavorativa compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari
• Tecniche di comunicazione volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
• Gestione rischi interferenziali
• Gestione delle emergenze
• Approfondimento sugli adempimenti dell’art.18 del D.Lgs. 81/08
I contenuti dei corsi richiamati dalla normativa sono da considerarsi come minimi e quindi, qualora sia ritenuto opportuno, possono essere implementati sia nella durata che nei contenuti.
ESCLUSIONI
Non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.
Non è ricompresa la formazione in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi
Ai fini dell’aggiornamento per dirigenti, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, dei formatori della sicurezza, dei lavoratori incaricati secondo art.73 non è da ritenersi valida.
La formazione non comprende l’addestramento.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI
Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 100% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali, dopo il superamento della stessa sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia
DOCENTE FORMATORE
I docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m- bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014, requisiti obbligatori in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche.
Destinatari
Dirigenti
Requisiti minimi di partecipazione
I dirigenti che abbiano completato il percorso formativo secondo l'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011
Durata
06.00 ore
Quota di adesione:
€ 100,00 + IVA per le aziende associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco
€ 150,00 + IVA per le aziende non associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco
Date e Sedi di svolgimento
24/11/2023 08.30-12.30 presso A.P.I. LECCO - Via Pergola, 73 - 23900 Lecco
24/11/2023 13.30-15.30 presso A.P.I. LECCO - Via Pergola, 73 - 23900 Lecco
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