Sicurezza

Formazione specifica Accordo Stato-Regioni 2011 e 2016 rischio alto

Il corso di formazione specifica dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 1 punto b) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011. Nello specifico, il corso è per lavoratori delle imprese il cui codice ATECO di appartenenza le posiziona nel livello di rischio ALTO. (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR).

Crediti Formativi

I crediti formativi per la formazione specifica hanno validita fintanto che non intervengono cambiamenti cosi come stabilito dai commi 4 e 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.

 

Programma

DECORRENZA DELLA FORMAZIONE
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’adibizione del lavoratore alle proprie attività l’accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

PROGRAMMA
Come suggerito dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.atti 221/CSR:
• AMBIENTI DI LAVORO
• SEGNALETICA DI SICUREZZA
• CADUTE DALL’ALTO – USO SCALE PORTATILI
• GESTIONE EMERGENZE
• VIDEOTERMINALI
• RISCHIO ELETTRICO GENERALE
• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, POSTURE INCONGRUE, MOVIMENTI RIPETITIVI, SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI (SBAS)
• RISCHI PSICOSOCIALI E STRESS DA LAVORO CORRELATO
• DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• RISCHIO ESPOSIZIONE A RUMORE NOCIVO
• RISCHI DI ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI
• RISCHI MECCANICI GENERALI, MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO
• RISCHIO CHIMICO – RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO
• RISCHIO BIOLOGICO
• ALTRI RISCHI
La formazione specifica dei lavoratori deve essere svolta in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.


ESCLUSIONI
Ai fini della formazione per lavoratori, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, dei formatori della sicurezza, dei lavoratori incaricati secondo art.73 non è da ritenersi valida.
La formazione non comprende l’addestramento
La formazione non sostituisce l’informazione secondo l’art.36 del D.Lgs.81/08

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI
Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 90% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali, dopo il superamento della stessa sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia
Definizione di lavoratore secondo art.2 D.Lgs.81/08
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni;
DOCENTE FORMATORE
I docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m- bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014, requisiti obbligatori in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche.

 

Destinatari

Il corso è rivolto ai lavoratori che non hanno completato il percorso formativo secondo l'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011 ma hanno già frequentato il corso di formazione generale.svolta e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Definizione di lavoratore secondo D.Lgs. 81/2008 art.2 comma a) Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

 

Requisiti minimi di partecipazione

Anteriormente all'assunzione o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione; in tale ultima ipotesi il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione Successivamente alla formazione generale

 

Durata

12.00 ore

 

Quota di adesione:

Gratuito

 

Date e Sedi di svolgimento

Edizione da programmare.

 

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