Sicurezza
Crediti Formativi
I crediti formativi per la formazione specifica hanno validita' fintanto che non intervengono cambiamenti cosi come stabilito dai commi 4 e 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.
Programma
DECORRENZA DELLA FORMAZIONE
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’adibizione del lavoratore alle proprie attività l’accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.
PROGRAMMA
Come suggerito dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.atti 221/CSR:
• VIDEOTERMINALI
• RISCHIO ELETTRICO GENERALE
• MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, POSTURE INCONGRUE, MOVIMENTI RIPETITIVI, SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI (SBAS), TECNOPATIE
• GESTIONE EMERGENZE
• RISCHI PSICOSOCIALI E STRESS DA LAVORO CORRELATO, TECNOSTRESS
• ALTRI RISCHI
La formazione specifica dei lavoratori deve essere svolta in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro
ESCLUSIONI
Ai fini della formazione per lavoratori, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli artt. 44, 45 e 46 del d.lgs. n. 81/2008, dei formatori della sicurezza, dei lavoratori incaricati secondo art.73 non è da ritenersi valida.
La formazione non comprende l’addestramento
La formazione non sostituisce l’informazione secondo l’art.36 del D.Lgs.81/08
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI
Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 90% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali, dopo il superamento della stessa sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia
DOCENTE FORMATORE
I docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m- bis), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014, requisiti obbligatori in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche.
Destinatari
Lavoratori che non hanno completato il percorso formativo secondo l'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011 ma hanno già frequentato il corso di formazione generale. Definizione di lavoratore secondo art.2 D.Lgs.81/08 persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro
Requisiti minimi di partecipazione
Frequenza corso formazione generale
Durata
04.00 ore
Quota di adesione:
Gratuito
Date e Sedi di svolgimento
Edizione da programmare.
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