Sicurezza

Aggiornamento formazione specifica lavoratori esposti a rischio basso - Accordo Stato-Regioni 2011 e 2016

Il corso di aggiornamento della formazione specifica dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08 e all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 - punto 9 La formazione rispetterā nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.

Programma

Come suggerito dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, punto 9:

  • Approfondimenti giuridico normativi
  • aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
  • aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
  • fonti di rischio e relative misure di prevenzione

La formazione specifica dei lavoratori deve essere svolta in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.

DECORRENZA DELL’AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE

Entro ogni quinquennio successivo alla formazione specifica

CONDIZIONI PARTICOLARI

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro e di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi.

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

CREDITI FORMATIVI

Credito formativo totale per il corso di aggiornamento preposto previsto dal D.lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni, sempre che il lavoratore abbia frequentato precedentemente il corso di formazione preposto*

*Art.37 comma 7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità̀ della formazione nonché́ l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività̀ formative devono essere svolte interamente con modalità̀ in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

ESCLUSIONI
La formazione in oggetto non comprende l’addestramento, non sostituisce l’informazione secondo l’art.36 del D.Lgs.81/08 e non sostituisce nessun altro corso di formazione della sicurezza se non che quelli indicati alla voce crediti formativi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI

Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 100% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica dell’apprendimento, dopo il superamento della stessa (almeno il 70% di risposte corrette) sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia

Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.

DOCENTE FORMATORE

Tutti i docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, sono in possesso delle qualifiche previste dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, dagli Accordi Stato-Regione del 211 e del 2016.

 

FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA (O FAD SINCRONA) SULLA SICUREZZA
La formazione in Videoconferenza Sincrona (FAD Sincrona) non va confusa con l'E-Learning (FAD Asincrona) ammessa solo per pochi corsi di formazione
Streaming sincrono (Videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.

INDICAZIONI OPERATIVE
1. L'accesso all'evento formativo deve avvenire solo per mezzo di autenticazione dell'utente, il quale dovrà inserire le sue credenziali individuali (nome/cognome), il partecipante dovrà essere in grado di gestire in autonomia il collegamento e l'utilizzo della strumentazione informatica
2. tracciamento dei collegamenti dei partecipanti in videoconferenza sincrona da parte del soggetto formatore, in termini di inizio, fine e durata della connessione, oltre al controllo svolto dal docente grazie al collegamento audio e video con i partecipanti, garantisce la verifica della continua partecipazione all'evento formativo da parte dei discenti.
3. deve essere garantita la trasmissione dei dati audio e video in modo sincrono e continuo così da consentire ai partecipanti di mantenere il contatto visivo durante tutta la durata dell'attività formativa (videocamere funzionanti e sempre accese durante tutta la durata del corso)
4. durante il corso saranno erogate domande random per la verifica della presenza

 

 

Destinatari

Il corso di formazione si rivolge ai lavoratori di aziende a rischio basso (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR). Condizioni particolari I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

 

Requisiti minimi di partecipazione

Frequenza corso formazione specifica.

 

Durata

06.00 ore

 

Quota di adesione:

Gratuito

 

Date e Sedi di svolgimento

Edizione da programmare.

 

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