Sicurezza
Crediti Formativi
La formazione generale costituisce credito formativo permanente (Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011, punto 4)
Programma
Come suggerito dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.atti 221/CSR:
A) CONCETTI DI RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE, PROTEZIONE
B) ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
C) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI
D) ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA
DECORRENZA DELLA FORMAZIONE
La formazione deve avvenire in occasione:
* Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’adibizione del lavoratore alle proprie attività l’accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica (da parte del datore di lavoro) della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
ESCLUSIONI
La formazione in oggetto non comprende l’addestramento, non sostituisce l’informazione secondo l’art.36 del D.Lgs.81/08 e non sostituisce nessun altro corso di formazione della sicurezza se non che quelli indicati alla voce crediti formativi.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI
Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 90% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica dell’apprendimento, dopo il superamento della stessa (almeno il 70% di risposte corrette) sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia
Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.
DOCENTE FORMATORE
Tutti i docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, sono in possesso delle qualifiche previste dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, dagli Accordi Stato-Regione del 211 e del 2016.
FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA (O FAD SINCRONA) SULLA SICUREZZA
La formazione in Videoconferenza Sincrona (FAD Sincrona) non va confusa con l’E-Learning (FAD Asincrona) ammessa solo per pochi corsi di formazione
Streaming sincrono (Videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze
INDICAZIONI OPERATIVE
Destinatari
Il corso di formazione si rivolge a tutti i lavoratori di qualsiasi settore ATECO (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR) che non hanno mai frequentato nessun corso di formazione generale o non siano in grado di dimostrare di averlo frequentato
Durata
04.00 ore
Quota di adesione:
€ 60,00 + IVA per le aziende associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco
€ 90,00 + IVA per le aziende non associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco
Date e Sedi di svolgimento
Edizione da programmare.
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