Sicurezza

Formazione generale lavoratori - Accordo Stato-Regioni 2011 e 2016

Il corso di formazione generale dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 1 punto a) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.

Crediti Formativi

La formazione generale costituisce credito formativo permanente (Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011, punto 4)

 

Programma

Come suggerito dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.atti 221/CSR:

A) CONCETTI DI RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE, PROTEZIONE

B) ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE
C) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI
D) ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

 

DECORRENZA DELLA FORMAZIONE

La formazione deve avvenire in occasione:

  1. della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro*
  2. del trasferimento o cambiamento di mansioni
  3. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose
  4. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

* Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’adibizione del lavoratore alle proprie attività l’accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica (da parte del datore di lavoro) della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

ESCLUSIONI
La formazione in oggetto non comprende l’addestramento, non sostituisce l’informazione secondo l’art.36 del D.Lgs.81/08 e non sostituisce nessun altro corso di formazione della sicurezza se non che quelli indicati alla voce crediti formativi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI

Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 90% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica dell’apprendimento, dopo il superamento della stessa (almeno il 70% di risposte corrette) sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia

Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.

DOCENTE FORMATORE

Tutti i docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, sono in possesso delle qualifiche previste dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, dagli Accordi Stato-Regione del 211 e del 2016.

 

FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA (O FAD SINCRONA) SULLA SICUREZZA

La formazione in Videoconferenza Sincrona (FAD Sincrona) non va confusa con l’E-Learning (FAD Asincrona) ammessa solo per pochi corsi di formazione

Streaming sincrono (Videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze

 

INDICAZIONI OPERATIVE

  1. L’accesso all’evento formativo deve avvenire solo per mezzo di autenticazione dell’utente, il quale dovrà inserire le sue credenziali individuali (nome/cognome), il partecipante dovrà essere in grado di gestire in autonomia il collegamento e l’utilizzo della strumentazione informatica
  2. tracciamento dei collegamenti dei partecipanti in videoconferenza sincrona da parte del soggetto formatore, in termini di inizio, fine e durata della connessione, oltre al controllo svolto dal docente grazie al collegamento audio e video con i partecipanti, garantisce la verifica della continua partecipazione all’evento formativo da parte dei discenti.
  3. deve essere garantita la trasmissione dei dati audio e video in modo sincrono e continuo così da consentire ai partecipanti di mantenere il contatto visivo durante tutta la durata dell’attività formativa (videocamere funzionanti e sempre accese durante tutta la durata del corso)
  4. durante il corso saranno erogate domande random per la verifica della presenza

 

 

 

 

Destinatari

Il corso di formazione si rivolge a tutti i lavoratori di qualsiasi settore ATECO (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all'Allegato II dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR) che non hanno mai frequentato nessun corso di formazione generale o non siano in grado di dimostrare di averlo frequentato

 

Durata

04.00 ore

 

Quota di adesione:

€ 60,00 + IVA per le aziende associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco

€ 90,00 + IVA per le aziende non associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco

 

Date e Sedi di svolgimento

Edizione da programmare.

 

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