Sicurezza

Formazione particolare aggiuntiva per il preposto - Accordo Stato-Regioni 2011 e 2016

Il corso consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 7 e comma 7-ter del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.lgs.81/08, deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.

Crediti Formativi

La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda. Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente a integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.

 

Programma

Come suggerito dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.atti 221/CSR, i contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti all’articolo 37, comma 7, del D.lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all’articolo 19:

  • PRINCIPALI SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE: COMPITI, OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ
  • RELAZIONI TRA I VARI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE
  • DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
  • INCIDENTI E INFORTUNI MANCATI
  • TECNICHE DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEI LAVORATORI, IN PARTICOLARE NEOASSUNTI, SOMMINISTRATI, STRANIERI
  • VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL’AZIENDA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI IL PREPOSTO OPERA
  • INDIVIDUAZIONE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
  • MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DELL’OSSERVANZA DA PARTE DEI LAVORATORI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, E DI USO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E INDIVIDUALI MESSI A LORO DISPOSIZIONE

I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.

DECORRENZA DELLA FORMAZIONE

La formazione deve avvenire in occasione:

  1. della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro*;
  2. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  3. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose
  4. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

* Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’adibizione del lavoratore alle proprie attività l’accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa

CONDIZIONI PARTICOLARI

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica (da parte del datore di lavoro) della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

D.Lgs.81/2008, comma 7-ter: Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Comma introdotto dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

ESCLUSIONI
La formazione in oggetto non comprende l’addestramento, non sostituisce l’informazione secondo l’art.36 del D.Lgs. 81/08 e non sostituisce nessun altro corso di formazione della sicurezza se non che quelli indicati alla voce crediti formativi

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI

Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 90% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica dell’apprendimento, dopo il superamento della stessa (almeno il 70% di risposte corrette) sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia.

Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.

DOCENTE FORMATORE

Tutti i docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, sono in possesso delle qualifiche previste dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, dagli Accordi Stato-Regione del 211 e del 2016.

 

FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA (O FAD SINCRONA) SULLA SICUREZZA

La formazione in Videoconferenza Sincrona (FAD Sincrona) non va confusa con l’E-Learning (FAD Asincrona) ammessa solo per pochi corsi di formazione

Streaming sincrono (Videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze

 

INDICAZIONI OPERATIVE

  1. L’accesso all’evento formativo deve avvenire solo per mezzo di autenticazione dell’utente, il quale dovrà inserire le sue credenziali individuali (nome/cognome), il partecipante dovrà essere in grado di gestire in autonomia il collegamento e l’utilizzo della strumentazione informatica
  2. tracciamento dei collegamenti dei partecipanti in videoconferenza sincrona da parte del soggetto formatore, in termini di inizio, fine e durata della connessione, oltre al controllo svolto dal docente grazie al collegamento audio e video con i partecipanti, garantisce la verifica della continua partecipazione all’evento formativo da parte dei discenti.
  3. deve essere garantita la trasmissione dei dati audio e video in modo sincrono e continuo così da consentire ai partecipanti di mantenere il contatto visivo durante tutta la durata dell’attività formativa (videocamere funzionanti e sempre accese durante tutta la durata del corso)
  4. durante il corso saranno erogate domande random per la verifica della presenza

 

 

Destinatari

Il corso di formazione si rivolge ai lavoratori che sono stati individuati come preposti per l'effettuazione delle attivita? di vigilanza di cui all'articolo 19 così come da obblighi del datore di lavoro e dirigenti indicati nell'art.18 comma b-bis) del D.Lgs.81/08.

 

Requisiti minimi di partecipazione

Frequenza corso formazione generale e formazione specifica Individuazione del lavoratore come preposto

 

Durata

08.00 ore

 

Quota di adesione:

Gratuito

 

Date e Sedi di svolgimento

Edizione da programmare.

 

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