Sicurezza
Crediti Formativi
La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda. Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente a integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.
Programma
Come suggerito dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.atti 221/CSR, i contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti all’articolo 37, comma 7, del D.lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all’articolo 19:
I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.
DECORRENZA DELLA FORMAZIONE
La formazione deve avvenire in occasione:
* Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’adibizione del lavoratore alle proprie attività l’accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa
CONDIZIONI PARTICOLARI
Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica (da parte del datore di lavoro) della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
D.Lgs.81/2008, comma 7-ter: Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Comma introdotto dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
ESCLUSIONI
La formazione in oggetto non comprende l’addestramento, non sostituisce l’informazione secondo l’art.36 del D.Lgs. 81/08 e non sostituisce nessun altro corso di formazione della sicurezza se non che quelli indicati alla voce crediti formativi
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI
Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 90% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica dell’apprendimento, dopo il superamento della stessa (almeno il 70% di risposte corrette) sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia.
Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.
DOCENTE FORMATORE
Tutti i docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, sono in possesso delle qualifiche previste dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, dagli Accordi Stato-Regione del 211 e del 2016.
FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA (O FAD SINCRONA) SULLA SICUREZZA
La formazione in Videoconferenza Sincrona (FAD Sincrona) non va confusa con l’E-Learning (FAD Asincrona) ammessa solo per pochi corsi di formazione
Streaming sincrono (Videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze
INDICAZIONI OPERATIVE
Destinatari
Il corso di formazione si rivolge ai lavoratori che sono stati individuati come preposti per l'effettuazione delle attivita? di vigilanza di cui all'articolo 19 così come da obblighi del datore di lavoro e dirigenti indicati nell'art.18 comma b-bis) del D.Lgs.81/08.
Requisiti minimi di partecipazione
Frequenza corso formazione generale e formazione specifica Individuazione del lavoratore come preposto
Durata
08.00 ore
Quota di adesione:
Gratuito
Date e Sedi di svolgimento
Edizione da programmare.
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