Sicurezza

Aggiornamento formazione preposto - Accordo Stato-Regioni 2011 e 2016

Il corso di aggiornamento della formazione dei preposti consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all’art.37 del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall’art.18 del D.Lgs. 81/08 e all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 – punto 9 La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall’Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011. CONDIZIONI PARTICOLARI Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro e di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. Art.37 comma 7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificita` della formazione nonche´ l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attivita` formative devono essere svolte interamente con modalita` in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi CREDITI FORMATIVI Credito formativo totale per il corso di aggiornamento lavoratori previsto dal D.lgs. 81/2008 e dagli accordi Stato Regioni, la data di riferimento per il credito è quella meno recente tra la data di conclusione della formazione specifica dei lavoratori e la data di conclusione della formazione preposti. ESCLUSIONI La formazione in oggetto non comprende l’addestramento, non sostituisce l’informazione secondo l’art.36 del D.Lgs.81/08 e non sostituisce nessun altro corso di formazione della sicurezza se non che quelli indicati alla voce crediti formativi. DECORRENZA DELL’AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE Entro ogni quinquennio successivo alla formazione preposti. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 100% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica dell’apprendimento, dopo il superamento della stessa (almeno il 70% di risposte corrette) sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia. Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori. DOCENTE FORMATORE Tutti i docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, sono in possesso delle qualifiche previste dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, dagli Accordi Stato-Regione del 211 e del 2016.

Programma

Come suggerito dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, punto 9:


• Approfondimenti giuridico normativi
• aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
• aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
• fonti di rischio e relative misure di prevenzione

I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro

 

Destinatari

Il corso di aggiornamento della formazione preposti si rivolge ai lavoratori che hanno già frequentato il corso di formazione generale e formazione specifica per i lavoratori in relazione al codice ATECO aziendale e il corso di formazione aggiuntiva per i preposti

 

Requisiti minimi di partecipazione

Frequenza corso formazione lavoratore e corso formazione del preposto

 

Durata

06.00 ore

 

Quota di adesione:

Gratuito

 

Date e Sedi di svolgimento

Edizione da programmare.

 

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