Sicurezza

Formazione dirigenti - Accordo Stato-Regioni 2011 e 2016

Il corso consente al datore di lavoro di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione del dirigente, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del D.lgs.81/08, sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato-Regioni rep.n°221/CSR del 21 dicembre 2011.

Crediti Formativi

La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori e per i preposti La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente. Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente a integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che sarà ricoperta dal lavoratore assunto.

 

Programma

Come suggerito dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.atti 221/CSR, i contenuti della formazione, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D.lgs. n. 81/08, e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:

MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO

  • sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
  • gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
  • soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
  • delega di funzioni;
  • la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
  • la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
  • i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

  • modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.lgs. n. 81/08);
  • gestione della documentazione tecnico amministrativa;
  • obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
  • organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
  • modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D.lgs. n. 81/08;
  • ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

  • criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
  • il rischio da stress lavoro-correlato;
  • il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
  • il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
  • le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
  • la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
  • i dispositivi di protezione individuale;
  • la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

  • competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
  • importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
  • tecniche di comunicazione;
  • lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
  • consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.

DECORRENZA DELLA FORMAZIONE

La formazione deve avvenire in occasione:

  1. della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro*;
  2. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  3. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose
  4. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

* Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’adibizione del lavoratore alle proprie attività l’accordo prevede che il percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa

CONDIZIONI PARTICOLARI

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica (da parte del datore di lavoro) della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

ESCLUSIONI
La formazione in oggetto non comprende l’addestramento, non sostituisce l’informazione secondo l’art.36 del D.Lgs. 81/08 e non sostituisce nessun altro corso di formazione della sicurezza se non che quelli indicati alla voce crediti formativi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI

Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 90% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica dell’apprendimento, dopo il superamento della stessa (almeno il 70% di risposte corrette) sarà rilasciato un attestato secondo la circolare n°7 del 12 settembre 2012 della Regione Lombardia.

Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.

DOCENTE FORMATORE

Tutti i docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, sono in possesso delle qualifiche previste dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, dagli Accordi Stato-Regione del 211 e del 2016.

 

FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA (O FAD SINCRONA) SULLA SICUREZZA

La formazione in Videoconferenza Sincrona (FAD Sincrona) non va confusa con l’E-Learning (FAD Asincrona) ammessa solo per pochi corsi di formazione

Streaming sincrono (Videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze

 

INDICAZIONI OPERATIVE

  1. L’accesso all’evento formativo deve avvenire solo per mezzo di autenticazione dell’utente, il quale dovrà inserire le sue credenziali individuali (nome/cognome), il partecipante dovrà essere in grado di gestire in autonomia il collegamento e l’utilizzo della strumentazione informatica
  2. tracciamento dei collegamenti dei partecipanti in videoconferenza sincrona da parte del soggetto formatore, in termini di inizio, fine e durata della connessione, oltre al controllo svolto dal docente grazie al collegamento audio e video con i partecipanti, garantisce la verifica della continua partecipazione all’evento formativo da parte dei discenti.
  3. deve essere garantita la trasmissione dei dati audio e video in modo sincrono e continuo così da consentire ai partecipanti di mantenere il contatto visivo durante tutta la durata dell’attività formativa (videocamere funzionanti e sempre accese durante tutta la durata del corso)
  4. durante il corso saranno erogate domande random per la verifica della presenza

 

 

Destinatari

Il corso di formazione si rivolge ai lavoratori che sono stati individuati come dirigenti così come da obblighi del datore di lavoro del D.Lgs.81/08

 

Requisiti minimi di partecipazione

Individuazione del lavoratore come dirigente

 

Durata

16.00 ore

 

Quota di adesione:

€ 280,00 + IVA per le aziende associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco

€ 400,00 + IVA per le aziende non associate a Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco

 

Date e Sedi di svolgimento

21/02/2025 08.30-12.30 presso CONFAPI Lecco Via Pergola, 73 - 23900 Lecco

28/02/2025 08.30-12.30 presso CONFAPI Lecco Via Pergola, 73 - 23900 Lecco

06/03/2025 08.30-12.30 presso CONFAPI Lecco Via Pergola, 73 - 23900 Lecco

13/03/2025 08.30-12.30 presso CONFAPI Lecco Via Pergola, 73 - 23900 Lecco

 

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