Sicurezza

Formazione specifica lavoratori esposti a rischio basso - Accordo Stato-Regioni 2025

Il corso di formazione specifica dei lavoratori consente al datore di lavoro e ai dirigenti di assolvere l'obbligo formativo di cui all'art.37 comma 1 punto b) del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall'art.18 del D.Lgs. 81/08. La formazione rispetterà nel contenuto e nella forma quanto prescritto dall'Accordo Stato Regioni 2025. La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell'attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull'individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo. CONDIZIONI PARTICOLARI Ove la formazione riguardi lavoratori stranieri, essa avviene previa verifica (da parte del datore di lavoro) della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Crediti Formativi

I crediti formativi della formazione specifica hanno validità fino al manifestarsi di cambiamenti cosi come stabilito dai commi 4 e 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.. Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente a integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che sarà ricoperta dal lavoratore assunto.

 

Programma

Come suggerito dall’Accordo Stato Regioni del 2025:

  • VIDEOTERMINALI - titolo VII, capo III D.LGS.81/08, allegato XXXIV
  • RISCHIO ELETTRICO GENERALE - titolo III, capo III D.LGS.81/08
  • RISCHI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO: LA MOVMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - titolo VI
  • SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI SUPERIORI (SBAS) - titolo VI
  • EMERGENZE IN AZIENDA
  • RISCHI PSICOSOCIALI E STRESS DA LAVORO CORRELATO
  • RISCHI FISICI: RADON - titolo VIII D.LGS.81/08
  • ALTRI RISCHI

 

DECORRENZA DELLA FORMAZIONE

La formazione deve avvenire in occasione:

  1. della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro
  2. del trasferimento o cambiamento di mansioni
  3. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose
  4. la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi

ESCLUSIONI
La formazione in oggetto non comprende l’addestramento, non sostituisce l’informazione secondo l’art.36 del D.Lgs.81/08 e non sostituisce nessun altro corso di formazione della sicurezza se non che quelli indicati alla voce crediti formativi.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI

Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 90% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica dell’apprendimento, dopo il superamento della stessa (almeno il 70% di risposte corrette) sarà rilasciato un attestato secondo la normativa vigente.

 

DOCENTE FORMATORE

Tutti i docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, sono in possesso delle qualifiche previste dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

 

Destinatari

Il corso di formazione si rivolge ai lavoratori di aziende a rischio basso (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO di cui all'Allegato IV dell'Accordo Stato-Regioni del 2025). Condizioni particolari: i lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

 

Requisiti minimi di partecipazione

Frequenza corso formazione generale.

 

Durata

04.00 ore

 

Quota di adesione:

Gratuito

 

Date e Sedi di svolgimento

Edizione da programmare.

 

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