Sicurezza
Crediti Formativi
I crediti formativi della formazione specifica hanno validità fino al manifestarsi di cambiamenti cosi come stabilito dai commi 4 e 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.. Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente a integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che sarà ricoperta dal lavoratore assunto.
Programma
Come suggerito dall’Accordo Stato Regioni del 2025:
DECORRENZA DELLA FORMAZIONE
La formazione deve avvenire in occasione:
ESCLUSIONI
La formazione in oggetto non comprende l’addestramento, non sostituisce l’informazione secondo l’art.36 del D.Lgs.81/08 e non sostituisce nessun altro corso di formazione della sicurezza se non che quelli indicati alla voce crediti formativi.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E ATTESTAZIONI
Al termine del corso, previo controllo della frequenza del 90% delle ore di formazione, sarà svolta una prova di verifica dell’apprendimento, dopo il superamento della stessa (almeno il 70% di risposte corrette) sarà rilasciato un attestato secondo la normativa vigente.
DOCENTE FORMATORE
Tutti i docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, sono in possesso delle qualifiche previste dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.
Destinatari
Il corso di formazione si rivolge ai lavoratori di aziende a rischio basso (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO di cui all'Allegato IV dell'Accordo Stato-Regioni del 2025). Condizioni particolari: i lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
Requisiti minimi di partecipazione
Frequenza corso formazione generale.
Durata
04.00 ore
Quota di adesione:
Gratuito
Date e Sedi di svolgimento
Edizione da programmare.
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